(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio - parte prima - n. 47 del 21 dicembre 2011) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato LA PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'art. 1 del regolamento regionale 3 febbraio 2000, n. 1 1. Il comma 3 dell'art. 1 del regolamento regionale 3 febbraio 2000, n. 1 (Regolamento per l'erogazione alle persone con sofferenza psichica delle provvidenze economiche di cui all'art. 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49) e' sostituito dal seguente: «3. Le provvidenze economiche sono erogate, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche, da Roma Capitale e dai comuni o dagli enti capofila degli ambiti territoriali di cui all'art. 47, comma 1, lettera c), della citata legge regionale n. 38/1996.».