(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Lazio - parte prima - n. 47 del 21 dicembre 2011) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                             Ha adottato 
 
 
                     LA PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 1 del regolamento regionale 3 febbraio 2000, n. 1 
 
    1. Il comma 3 dell'art. 1 del regolamento  regionale  3  febbraio
2000, n. 1 (Regolamento per l'erogazione alle persone con  sofferenza
psichica delle provvidenze economiche di cui all'art. 8, primo comma,
numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983,  n.  49)
e' sostituito dal seguente: 
    «3. Le provvidenze economiche sono erogate,  ai  sensi  dell'art.
12, comma 2, lettera c), della legge regionale 9 settembre  1996,  n.
38 (Riordino,  programmazione  e  gestione  degli  interventi  e  dei
servizi socio-assistenziali nel Lazio)  e  successive  modifiche,  da
Roma Capitale e  dai  comuni  o  dagli  enti  capofila  degli  ambiti
territoriali di cui all'art. 47, comma 1, lettera  c),  della  citata
legge regionale n. 38/1996.».